DPCM: Precisazioni della Presidenza del Consiglio sullo Sport

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministeri oggi sul suo sito ha pubblicato dei chiarimenti in merito all'ultimo DPCM del 3 novembre 2020. Ve li riportiamo, come ha fatto anche la FCI sul suo sito:

 

 

ZONA GIALLA

Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell'attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell'utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" anche per l'attività sportiva.

 

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

 

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

 

 

ZONA ARANCIONE

Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all'art. 2, comma 4, lettera b).

 

ZONA ROSSA

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

 

L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e non più all'aperto presso centri o circoli sportivi.

 

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.

 

 

VALLE D'AOSTA

 

L'ordinanza N. 483 del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (zona ROSSA) del 6 novembre 2020 è chiarissima, già al punto 2 tratta l'argomento che interessa noi ciclisti ma anche tutte le persone che praticano attività sportiva:

 

- L'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanze di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore a duemila metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. É vietata su tutto il territorio la pratica venatoria.

 

La circolare nella sua interezza: LINK (download PDF)

 

 

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