Cerotto spray maledetto! Al massaggiatore ma anche a Mara Fumagalli è arrivata la squalifica.

NADO Italia, l'agenzia nazionale antidoping ha squalificato per 1 anno il massaggiatore che a Singen aveva somministrato all'atleta il cerotto spray contenente sostanze proibite. 6 mesi all'atleta pare per negligenza, doveva sapere che quel cerotto spray non lo poteva usare e avrebbe dovuto impedire al massaggiatore di somministrarglielo.

Eravamo convinti che la vicenda di Mara Fumagalli alla vigilia del mondiale di Singen (Germania) fosse acqua passata. Vi riepiloghiamo un'altra volta cosa era successo: il giorno prima della gara Mara si era recata da un massaggiatore della nazionale per farsi medicare una ferita. Quest'ultimo, senza saperlo, aveva usato un cerotto spray che conteneva sostanze proibite. Lo capirete bene leggendo la parte finale di questo articolo.

 

Il problema era emerso e l'unica soluzione possibile, seppur dolorosa, era stata quella di non farla partire la domenica. Successivamente la FCI aveva comunicato a Mara che in via precauzionale avrebbe dovuto fermarsi fino al 25 luglio, così dopo aver saltato il mondiale non aveva potuto partecipare nemmeno all'italiano marathon.

 

 

Mercoledì la vicenda si è riaperta perchè sul sito dell'agenzia italiana antidoping (Nado Italia) è uscito questo comunicato:

 

Prima Sezione: Mara Fumagalli (tesserata FCI) squalificata 6 mesi

 

Pubblicato: 07 Febbraio 2018

 

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della sig.ra Mara Fumagalli (tesserata FCI), visti gli artt. 2.2, 4.2.2, 4.5.2.1, 4.11.2 delle NSA, le infligge la squalifica di 6 mesi a decorrere quanto a tre mesi dal 24/06/2017 al 23/09/2017, e quanto agli ulteriori tre dal 06/02/2018 al 05/05/2018. Condanna la sig. Fumagalli al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

 

 

Siamo andati a leggerci gli articoli della normativa nazionale sportiva antidoping citati nella sentenza, eccoli:

 

- Articolo 2.2Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.

 

- Articolo 4.2.2Nel caso in cui l’articolo 4.2.1 non risulti applicabile la squalifica sarà di anni 2 (due). Siccome viene citato l'articolo precedente ve lo abbiamo riportato.

 

4.2.1 La durata della squalifica sarà di 4 (quattro) anni:

 

4.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale;

 

4.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.

 

- Articolo 4.5.2.1: Nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 4.5.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica altrimenti applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma.

 

- Articolo 4.11.2: Inizio del periodo della squalifica. Pronta ammissione. Ove l’Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta prontamente la violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata, la squalifica può decorrere dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l’ultima violazione della normativa antidopingIn ogni caso, ove il presente articolo trovi applicazione, l'Atleta o l'altra Persona devono scontare almeno la metà del periodo di squalifica a partire dalla data in cui l'Atleta o l'altra Persona accettano l'imposizione della sanzione, dalla data della sentenza in cui viene irrogata la sanzione ovvero dalla data in cui la sanzione viene comunque comminata. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il periodo di squalifica sia stato già ridotto ai sensi dell'articolo 4.6.3.

 

Dalla lettura della sentenza, anche se non siamo esperti di diritto, arriviamo alla conclusione che la Fumagalli è stata squalificata per negligenza, secondo la legge avrebbe dovuto conoscere la sostanza che le era stata somministrata dal massaggiatore della nazionale. L'atleta da noi interpellata ci ha detto che al momento non può fare dichiarazioni perché la sentenza non le è stata ancora comunicata. Il tribunale ha 30 giorni per depositarla. Ci tiene a precisare che nei controlli antidoping ai quali era stata sottoposta prima e dopo il mondiale, l'esito degli stessi è sempre stato negativo.

 

La squalifica di 6 mesi, spezzata in due blocchi da 3 mesi, scadrà il 5 maggio.

 

SQUALIFICATO ANCHE IL MASSAGGIATORE. 1 ANNO.

 

 

Sempre il 7 febbraio Nado Italia ha pubblicato una seconda sentenza, riguardante il massaggiatore, cioè la persona che aveva utilizzato il cerotto spray "Trofodermin" contenente il medicamento "clostebol" incluso nella lista WADA 2017 tra i medicinali vietati.

 

Prima Sezione: Luca Musella (tesserato FCI) squalificato un anno
Pubblicato: 07 Febbraio 2018

 

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Luca Musella (tesserato FCI), visti gli artt. 2.6, 4.2.2, 4.5.2.1 delle NSA, gli infligge la squalifica di un anno a decorrere dal 06/02/2018 e con scadenza al 05/02/2019. Condanna il sig. Luca Musella al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

 

 

A questo proposito è chiarificatore della vincenda quanto aveva pubblicato il Tribunale Federale della FCI con il suo comunicato N. 12 del 22 dicembre 2017


Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 21 dicembre 2017 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico - Curva nord - Roma, presenti il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Avv. Elisabetta Antonini ed Avv. Massimo Rosso nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti (funzionaria FCI),

il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

 

N° 14/17 - UFF. PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16/17

 

In punto:

- violazione da parte del tesserato Musella Luca dell'art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva (che impone a tutti i tesserati di tenere una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza e di osservare le norme, lo statuto federale, i regolamenti e le disposizioni federali) e delle disposizioni di cui all'art. 7, punti 4 e 5 del Regolamento Sanitario della FCI, per avere detenuto e utilizzato nonché somministrato (motu proprio) dispositivi medicali non inclusi nella lista di quelli in dotazione e ritenuti utilizzabili dalla Federazione. In particolare per avere, di sua iniziativa, senza preventivamente verificare il contenuto del medicinale, utilizzato il cerotto spray "Trofodermin" contenente il medicamento "clostebol" incluso nella lista WADA 2017 tra i medicinali vietati, al fine di praticare una medicazione all'atleta Mara Fumagalli, nel pomeriggio del 24.06.2017 per la cura di una dichiarata abrasione al ginocchio della medesima; fatto questo che precludeva alla Fumagalli la partecipazione al Campionato Mondiale di Marathon MTB. In Singen (Hohentwiel) - Germania, il 24.06.2017.

 

NOMINATO relatore l'Avv. Elisabetta Antonini che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dalla P.F. nei confronti del tesserato Musella Luca così come formalizzato all'esito dell'attività d'indagine espletata

PRESENTE per l'U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella nonché il Segretario sig. Alessandro Bezzi (funzionario FCI)

 

PRESENTE il deferito Musella Luca

Il rappresentante dell'U.P.F., preliminarmente, ripercorre l'iter processuale riportandosi all'atto di deferimento e ritiene provata la contestazione mossa al sig. Musella Luca; dà atto del comportamento pienamente collaborativo durante le indagini, con l'ammissione del fatto e le scuse per l'accadimento a tutto lo staff e la federazione. Pertanto chiede che venga comunque riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti contestati, proponendo l'irrogazione delle sanzioni di inibizione per mesi tre (3).

Il deferito Musella Luca si riporta integralmente alla memoria difensiva prodotta e insiste nel proclamare la sua buona fede; aggiunge che sin da subito si è autosospeso da ogni attività federale, comunicando tale decisione al CT della Nazionale MTB, rinunciando anche a partecipare alla spedizione azzurra in Australia, in attesa che si risolvesse il caso oggi in decisione.

 

Il Tribunale Federale I Sezione

 

PREMESSO

 

CHE l'addebito mosso al deferito è documentato oltre che ammesso dallo stesso, ed è pertanto, pacifico;

 

RITENUTO

 

CHE quanto commesso dal tesserato, grave per un accompagnatore di squadra nazionale tenuto ad una particolare attenzione nello svolgimento dell'incarico ricoperto, deve essere anche valutato in considerazione del suo comportamento sia nell'immediatezza del fatto sia nel corso del procedimento;

 

CHE il tesserato si è autosospeso con formale comunicazione al CT della nazionale Mirko Celestino sin dalla data del 24.06.2017

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

commina al tesserato Musella Luca la sanzione di inibizione di mesi sei (6) con decorrenza dalla data di verificazione del fatto (24.06.2017) sino al 24.12.2017.

 

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